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Regolamento di ripartizione degli oneri di manutenzione

La stipula del contratto di locazione comporta, dal punto di vista della manutenzione del bene immobile locato (alloggio e sue pertinenze), una serie di obblighi ed oneri ripartiti tra ente gestore (l’Acer) e l’inquilino, secondo le modalita’ indicate nel regolamento per la ripartizione degli oneri, allegato al regolamento del contratto di locazione. L’ufficio manutenzione dell’Acer si occupa precisamente del mantenimento in buona efficienza del patrimonio immobiliare gestito, regolando la propria attivita’ sulla base normativa indicata dai suddetti regolamenti.

In linea generale, agli inquilini spetta il compito di realizzare, per quanto di loro competenza, tutte quelle opere di manutenzione ordinaria, in grado di garantire la conservazione ed il buono stato d’uso dell’alloggio, delle pertinenze (garage, box, cantine, manufatti esterni adibiti a deposito ed aree verdi) nonche’ delle parti comuni del fabbricato.

Le opere di manutenzione ordinaria consistono, in sostanza, nelle riparazioni e manutenzioni che dipendono dal normale deterioramento indotto dall’uso. a carico degli inquilini sono, inoltre, quegli interventi che servono a riparare tutti i danni causati dagli utenti stessi all’alloggio, alle pertinenze ed alle parti comuni per negligenza o cattivo uso. All’acer compete invece il compito di garantire il mantenimento generale dell’immobile attraverso la manutenzione straordinaria del fabbricato, tramite l’esecuzione di tutte le riparazioni necessarie e straordinarie, secondo quanto stabilito nel regolamento per la ripartizione degli oneri.

 

Ultimo aggiornamento: 10-12-2024 16:10:14