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RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI VENDITA
La Legge Regionale n. 24/2001 di riforma dell’intervento pubblico nel settore abitativo, in materia di alienazione prevede all’articolo 37:
- che gli alloggi di erp possono essere alienati esclusivamente per l’esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio
- che i Comuni predispongono, anche in forma associata, un programma di alienazioni e di reinvestimento per l’incremento ed il recupero del patrimonio di erp
- che il programma è approvato dal Comune d’intesa con il Tavolo di Concertazione Provinciale ed è trasmesso alla Regione per l’anagrafe dell’utenza
- che il programma si attua attraverso un Bando di vendita ad asta pubblica assumendosi come prezzo base il valore di mercato degli alloggi, determinato dall’ente proprietario.
- che i proventi delle alienazioni sono interamente destinati allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp
- che agli occupanti degli alloggi posti in vendita e’ riservato diritto alla prelazione nell’acquisto al prezzo di aggiudicazione a seguito dell’espletamento delle procedure d’asta.
In caso di asta deserta si propone ai Comuni la predisposizione di Bando per la vendita in offerta al pubblico (si tratta di una modalità molto semplificata rispetto all’asta ma che consente ugualmente la partecipazioni di tutti gli interessati), con eventuale abbassamento del prezzo di cessione degli immobili se si valuta che la stima, proprio a causa del mancato interesse all’acquisto, si possa ritenere non allineata ai prezzi di mercato.
Ultimo aggiornamento: 09-02-2016 11:35:51